GESTIONE DEI DIPENDENTI AL TEMPO DEL CORONAVIRUS ED ALTRO

04 marzo 2020

 LA GESTIONE DEI DIPENDENTI AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

 

Si forniscono di seguito alcune informazioni in merito alla situazione di disagio che si sta venendo a creare a causa della diffusione del Coronavirus.

 

Il datore di lavoro deve prendere delle precauzioni che si applicano ai luoghi di lavoro, alla gestione dei casi sospetti o alle situazioni in cui è necessario sospendere l’attività lavorativa e ricorrere alla cassa integrazione.

 

 

La prima cosa che un datore di lavoro deve fare è invitare i propri dipendenti a ricorrere alle comuni misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria. Inoltre deve  far rispettare ai propri lavoratori le norme di sicurezza sul posto di lavoro e precisamente:

1)   Uso di dispositivi di protezione individuale ( in caso di lavori con rischio biologico)

  1. Uso di guanti, protezioni per occhi e viso e protezione respiratorie

2)   Pulizia e disinfezione dei luoghi e degli strumenti di lavoro

  1. Mense, aree di consumo alimenti e bevande
  2. Servizi igienici
  3. Strerilizzazione di prodotti

 

COME COMPORTARSI CON I CASI SOSPETTI

In presenza di casi sospetti, il datore di lavoro ha l’obbligo di sospendere l’attività lavorativa:

– per i lavoratori che abbiano avuto contatti stretti e continuativi con casi confermati di malattia infettiva diffusiva COVID-19,

 

– per i lavoratori che, negli ultimi 14 giorni, abbiano fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in Cina o in Paesi a rischio, nelle aree interessate dall’epidemia.

Nei casi sopra riportati e a scopo precauzionale il datore di lavoro può chiedere ai suoi dipendenti di lavorare da remoto, ricorrendo allo smart working e al telelavoro senza obbligo di accordo individuale

 

Il datore di lavoro è inoltre tenuto a valutare i dipendenti con particolari condizioni di salute (come le lavoratrici in gravidanza) e potrebbe adottare, anche in tal caso, misure specifiche idonee a tutelare la salute sul lavoro, come lo svolgimento della prestazione lavorativa da remoto.

 

NECESSITA’ DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ PER RISCHIO BIOLOGICO TEMPORANEA  MANCANZA O RIDUZIONE DI COMMESSE O DI RICHIESTA DI SERVIZI.

 

Nei casi in cui sia necessario sospendere l’attività lavorativa a causa dei mancati incassi dovuti al coronavirus il datore di lavoro può ricorrere alla Cassa Integrazione Ordinaria, che viene concessa dall’INPS in presenza di “situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti,” o dai vari Enti bilaterali settoriali di appartenza ( per esempio EBNA, questo Ente con una delibera staordinaria ha infatti dato la possibilità di richiedere la Cassa Integrazione fino al 31.03.2020).

 

In questo caso si tratterà di fare domanda di cassa Integrazione attraverso un accordo con i Sindacati di riferimento per poter sospendere l’attività lavorativa o ridurre le ore di lavoro ai propri dipendenti.

 

Lo studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o Vs necessità e cogliamo l’occasione per augurarVi che questa emergenza passi presto e per salutarVi cordialmente

 

Per qualsiasi altra informazione vi invitiamo a rivolgervi allo studio Rogai & Partners

www.studiorogai.it

 

 

IMPORTANTE

 

Si ricorda che con il D. L. n° 9 del 02/03/2020 insieme alle misure di sostegno per la “zona rossa” e la “zona gialla” è previsto anche per le imprese turistico-ricettive e le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator con sede legale ed operative in Italia. “La sospensione dei termini relativi ai pagamenti delle ritenute sul lavoro dipendente e dei contributi previdenziali (INPS) dei premi e per l’assicurazione obbligatoria (INAIL) fino al 30/04/2020”.

 

L’importo dei versamenti sospesi dovrà essere versato in unica soluzione entro il 31/05/2020 (senza possibilità di rateazione).

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