Rivalutazione Partecipazioni, Beni d'impresa e Terreni

13 marzo 2020

Rivalutazione Partecipazioni, Beni d’impresa e Terreni

La legge di bilancio (L. 160/2019) ha prorogato per il 2020 la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le quote societarie in più ha inserito inoltre la possibilità di rivalutare i terreni agricoli o edificabili con destinazione urbanistica.

 In questa news vedremo in cosa consistono queste rivalutazioni e i vantaggi che possono beneficiare imprese e contribuenti.

 

La Rivalutazione di partecipazioni

La L. 160/2019 ha riaperto i termini per effettuare l’operazione di rivalutazione delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 01.01.2020 non in regime d’impresa.

 

La norma consente quindi alle persone fisiche di operare una rivalutazione al valore di mercato del valore fiscale riconosciuta della partecipazione solitamente è pari almeno al valore della quota rispetto al patrimonio netto aziendale. Il valore che può essere anche superiore alla quota di patrimonio netto deve essere asseverato da una perizia giurata di un professionista iscritto all’ordine dei dottori commercialisti o un revisore legale.

 

La rivalutazione consente di affrancare il valore fiscale della quota al valore di perizia pagando un’imposta sostitutiva del 11%.

 L’imposta può essere pagata anche a rate e in tre rate annuali:

  • 1° rata 30/06/20
  • 2° rata 30/06/21 (maggiorata di interessi al 3% annuo)
  • 3° rata 30/06/22 (maggiorata di interessi al 3% annuo)

 È importante sottolineare che il mancato pagamento della prima rata o il suo pagamento oltre la scadenza comporta la perita del beneficio della rivalutazione.

 

La Rivalutazione dei beni d’impresa

La L.160/2019 ha riaperto la possibilità di rivalutare i beni d’impresa risultanti al bilancio chiuso al 31.12.219.

 

La rivalutazione può essere attuata da tutti i soggetti in reddito d’impresa e possono essere rivalutati:

  • Beni materiali
  • Beni immateriali
  • Partecipazioni immobilizzate in società controllate e collegate

La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti a una categoria omogenea.

 

Non sono rivalutabili i beni immobili nl caso ini cui sia la produzione o scambio di questi beni oggetto dell’attività d’impresa.

 

 

La rivalutazione produrrà effetti fisali nei seguenti termini:

  • Maggior ammortamento deducibile (dal 2022);
  • Plusvalenze o minusvalenze (dal 2023)

Questo significa che la rivalutazione del bene viene fatta nel 2020 ma gli effetti fiscali si producono dal 2022, quindi il beneficio del maggior ammortamento si produce fiscalmente nel bilancio chiuso al 31.12.2022.

 

La rivalutazione deve essere annotata sul libro inventari e nella nota integrativa e non può superare il valore massimo attribuibile dal mercato.

Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare i criteri seguiti nella rivalutazione e attestare che non eccede il “valore massimo”.

 

L’imposta sostitutiva sull’affrancamento è pari al 12% sul maggior valore dei beni ammortizzabili per i beni materiali.

 

L’imposta sostitutiva è pari al 10% sul maggior valore dei beni ammortizzabili per i beni immateriali.

 

Le imposte sono versate nel seguente modo:

  • In 3 rate di pari importo in cui la prima scadenza è prevista con il versamento del saldo delle imposte sui redditi e alla scadenza dei 2 anni successivi per importi fino a 3.000.000€.
  • in 6 rate di pari importo alla scadenza del pagamento delle imposte se il valore è superiore ai 3.000.000€.

 

Rivalutazione dei terreni

Per effetto della legge l. 160/2019 è stata introdotta la possibilità di rideterminare i valori di acquisto dei terreni edificabili e con la destinazione agricola posseduti alla data de 01.01.20.

 

La rivalutazione può essere fatta da persone fisiche, società semplici, enti non commerciali.

 

Possono essere rivalutati i terreni edificabili o agricoli posseduti alla data del 01.01.20 l’imposta sostitutiva è pari al 11% e deve essere versata entro il 30.06.20 anche a rate come previsto per le rivalutazioni di partecipazioni societarie non quotate.

 

Dott. Lorenzo Rogai

 

Per qualsiasi altra informazione vi invitiamo a rivolgervi allo studio Rogai & Partners

www.studiorogai.it

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