NUOVO FORMATO DELLE FATTURE ELETTRONICHE

21 dicembre 2020

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 16.12.2020 un aggiornamento alla guida (scaricabile dall’area del sito dell’Agenzia delle Entrate, https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/aree-tematiche/fatturazione-elettronica) per compilare l’esterometro e le fatture elettroniche, in vista dell’avvio obbligatorio dal 1.01.2021 dell’utilizzo del nuovo formato.

La guida funge da supporto al contribuente durante la fase di compilazione della Fattura elettronica, relativamente ai campi “tipo di documento” e “natura”.

I nuovi codici, relativi a tali campi, possono essere inseriti in modo facoltativo nel tracciato a partire dal 1.10.2020 fino al 31.12.2020 (periodo transitorio). Successivamente, cioè per le fatture elettroniche emesse 1.01.2021 dovranno essere utilizzati obbligatoriamente.

Si ricorda la prevista abrogazione dell’esterometro (Ddl di Bilancio 2021) per le operazioni Iva a partire dal 1.01.2022: la comunicazione dei dati delle operazioni con l’estero sarà trasmessa utilizzando il tracciato delle fatture elettroniche.

Se ne indicano alcuni brevi caratteri:

  •              Sono previste nuove tipologie di documento, anche con riferimento alle operazioni extraterritoriali, sia comunitarie che con l’estero, volte a evitare l’adempimento trimestrale dell’esterometro.
  •              È possibile far transitare dallo SdI i documenti integrativi e le autofatture relative alle operazioni con l’estero.
  •              Per le fatture di acquisto possono essere utilizzati i codici da TD17 a TD19 al fine di trasmettere le integrazioni e le autofatture per gli acquisti di servizi dall’estero e per gli acquisti intracomunitari.
  •              Il codice TD20 riguarda l’autofattura emessa ai fini della regolarizzazione degli acquisti intracomunitari, se la fattura non è pervenuta nel termine di 4 mesi.
  •              Sono ampliati i tipi di documento che prevedono:
    • l’emissione delle autofatture da splafonamento quando è stata applicata la non imponibilità [art. 8, lett. c) D.P.R. 633/1972] oltre il limite del plafond;
    •  l’identificazione delle fatture differite e le autofatture per estrazione da depositi Iva, con o senza applicazione dell’Iva;
    • l’identificazione delle autofatture per autoconsumo, che assumeranno il codice TD27 in luogo dell’attuale TD01 (tuttavia, con- tinua a essere assente l’autofattura emessa per acquisti da produttori agricoli esonerati ai sensi dell’art. 34, c. 6 D.P.R. 633/1972).

A tale proposito, è previsto un maggior dettaglio, per quanto riguarda le fatture esenti e non imponibili che oggi sono racchiuse in un uni- co codice (es.: il codice N3 per le operazioni non imponibili è scomposto nei codici che vanno da N3.1 a N3.6).

L’Agenzia Entrate precisa che per le fatture elettroniche emesse a dicembre 2020 ma trasmesse nei primi giorni di gennaio 2021 lo Sdl verifica il campo “Data” del file xml con la seguente procedura: una fattura elettronica con data, ad esempio, 31.12.2020 ma trasmessa il 10.01.2021 potrà essere accettata da SdI anche con il vecchio tracciato, mentre una fattura elettronica con data 1.01.2021 o successiva sarà accettata solo con il nuovo tracciato.

Fatture con l’estero

Le operazioni con l’estero, con particolare riferimento alla gestione delle fatture di acquisto, possono ancora essere gestite in forma “analogica”, attraverso la stampa e l’integrazione della copia cartacea della fattura del fornitore o l’emissione di una autofattura cartacea, e la conseguente comunicazione dell’operazione a mezzo dell’esterometro. Con le nuove specifiche tecniche diviene però possibile effettuare il reverse charge estero con comunicazione in forma elettronica, evitando, quindi, l’esterometro.

Tale operazione “analogica” potrà essere sostituita dall’invio allo SdI di un documento con “tipo documento TD18”, che riporta come cedente/prestatore il fornitore comunitario, come cessionario/committente il contribuente italiano, con base imponibile e Iva di importo analogo a quello che sarebbe stato indicato in sede di integrazione manuale. Tale documento elettronico andrà poi a confluire nei registri Iva.

Reverse charge e fornitori esteri.

Le istruzioni precisano che per le operazioni emesse con il “tipo documento” TD17 o TD19, nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica deve essere riportata:

v  la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all’acquisto di servizi intracomunitari;

v  la data di effettuazione dell’operazione, nel caso di emissione dell’autofattura relativa all’acquisto di servizi extra-comunitari o acquisti di servizi da prestatore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano.

 

Dott. Stefano Guidi

 

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