ASSICURAZIONE INAIL LAVORATORI AUTONOMI SPETTACOLO

02 aprile 2022

L’articolo 66 comma 4 del Decreto Legge 25 maggio 2021 numero 73 (convertito in Legge 23 luglio 2021 numero 106) dal titolo “Disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo” dispone l’estensione dell’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l’INAIL ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Al decreto in questione ha fatto seguito la Circolare INAIL del 24 febbraio 2022 numero 11 con cui l’Istituto fornisce le indicazioni operative per gestire l’estensione dell’obbligo assicurativo.

Soggetti tenuti al Versamento

Dal momento che l’INAIL opera garantendo una copertura assicurativa contro il rischio di infortuni sul lavoro e malattie professionali, è necessario individuare i soggetti tenuti a pagare il relativo premio. Sul punto interviene l’articolo 3 del D.M. disponendo che:

  1. Per i lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo il versamento del premio all’INAIL è a carico dei committenti e delle imprese presso cui gli assicurati prestano la loro opera;
  2. Con riferimento alle attività retribuite di insegnamento o di formazione di cui al D.Lgs. numero 182/1997 (articolo 2 comma 2-bis lettera a), svolte da lavoratori autonomi iscritti al Fondo, il premio dev’essere “versato dagli enti accreditati o dalle amministrazioni pubbliche che organizzano le medesime attività di insegnamento e formazione”;
  3. Per le attività remunerate di carattere promozionale (articolo 2 comma 2-bis­ lettera b del D.Lgs. numero 182/1997) prestate da autonomi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, il premio è a carico “dei soggetti pubblici o privati nei cui confronti le stesse vengono espletate”;
  4. Nei confronti dei lavoratori autonomi esercenti attività musicali iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, l’obbligo di versare i premi assicurativi è in capo ai committenti che ne utilizzano le prestazioni.

In generale, i soggetti assicuranti, di cui ai punti precedenti A), B), C) e D), oltre ad essere obbligati al versamento del premio, sono considerati “datori di lavoro” di conseguenza sono tenuti “agli stessi adempimenti prescritti dal predetto titolo e sono soggetti alle medesime sanzioni”.

Sempre l’Istituto precisa che:

  • La spesa dell’assicurazione è esclusivamente a carico del “datore di lavoro”;
  • In caso di infortunio o malattia professionale, l’obbligo di presentare la denuncia all’INAIL è in capo allo stesso soggetto tenuto al versamento del premio.

Assicurazione Inail lavoratori dello spettacolo: calcolo del premio

Il calcolo del premio dell’assicurazione INAIL applicando il tasso di rischio, corrispondente alle attività previste dalle tariffe INAIL in vigore, per la retribuzione imponibile. Le tariffe dei premi riguardanti i lavoratori autonomi dello spettacolo sono quelle ordinarie.  l’INAIL afferma che per il versamento dei premi dei lavoratori autonomi dello spettacolo si applicano i criteri previsti per i datori della gestione “Industria”. Di conseguenza:

  • La “produzione di spettacoli” ricade nella gestione “Industria”;
  • Le “attività artistiche” nel “Terziario”;
  • Per i datori di lavoro che svolgono attività “non rientranti fra quelle di cui all’articolo 49, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88 (come per esempio i Comuni), si applica la gestione tariffaria Altre attività”.

All’interno di ogni gestione tariffaria sono presenti più tassi di rischio, distinti in base all’attività svolta dall’assicurato.

Per quanto riguarda i lavoratori dello spettacolo, la Circolare INAIL precisa che per le prestazioni artistiche nell’ambito della produzione di spettacoli, i riferimenti tariffari applicabili sono:

  • Voce 0511 (tasso medio sulla retribuzione imponibile pari al 15,80 per mille) relativo a “Cinematografia, produzione di film, cortometraggi e inserti pubblicitari anche ad uso di televisione. Attività nei teatri di posa. Noleggio di mezzi tecnici per cinematografia e spettacolo”;
  • Voce 0512 (tasso medio 8,31 per mille) riguardante “Registrazione e riproduzione di dischi, cd-rom, nastri magnetici ed altri supporti. Stabilimenti di doppiaggio, sincronizzazione audio e video, registrazione sonora, effettuati a sé stanti. Case di distribuzione cinematografica e di video”;
  • Voce 0530 (tasso medio 9,92 per mille) diretto a “Produzione di programmi radiofonici e televisivi, escluse le attività previste al stg. 0510; per la gestione delle stazioni di trasmissione v. grande gruppo 4”;
  • Voce 0541 (tasso medio 26,41 per mille) per “Spettacoli pubblici, ad es. sale cinematografiche, teatrali, sale da concerto, da orchestra, circhi, altre attività itineranti di intrattenimento e di spettacolo”.

Assicurazione Inail lavoratori dello spettacolo: adempimenti

L’articolo 7 del D.M. dispone che in sede di prima applicazione dell’obbligo assicurativo, i soggetti assicuranti,

  • Non titolari di posizioni attive presso l’INAIL
  • Titolari i  quali si avvalgono alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo;

sono tenuti a presentare denuncia di iscrizione entro trenta giorni dalla pubblicazione del medesimo decreto, indicando i compensi che presumono di erogare nel 2022 e nel 2023.

Il termine rappresenta una deroga rispetto alla scadenza ordinaria di cui al Testo unico (articolo 12 comma 1) corrispondente al giorno di inizio dell’attività che dev’essere assicurata.

Pertanto, ancora la Circolare INAIL, a fronte “dell’indicazione nella denuncia di iscrizione della data del 1° gennaio 2022 come data di inizio dell’attività, qualora la denuncia stessa sia presentata entro il 18 marzo 2022 non devono essere applicate le sanzioni normalmente previste”.

È utile ricordare che le denunce di iscrizione / variazione possono essere inoltrate all’INAIL collegandosi al portale “inail.it – Accedi ai servizi online” in possesso di:

  • Credenziali INAIL;
  • Credenziali SPID;
  • Credenziali INPS.

 

 

 

 

Per qualsiasi altra informazione vi invitiamo a rivolgervi alla Rogai & Partners stp S.r.l

www.studiorogai.it

 

 

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