RIFORMA DELLO SPORT - 3° PARTE

08 giugno 2023

  1. DISCIPLINA DEI PREMI AGLI ATLETI

La riforma dello Sport definisce “premio” la corresponsione di somme ai propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici nell’area del dilettantismo, sia a titolo di partecipazione a raduni in qualità di rappresentanti di squadre rionali che per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive.

Nel caso dei raduni si tratta di un attestato di partecipazione e nel caso dei premi  (c.d. premi vittoria) si tratta di dare una ricompensa. Quindi il premio è un “incentivo” ed allo stesso tempo una gratificazione per i risultati sportivi raggiunti ed il tratto essenziale è l’aleatorietà nel senso che il premio è collegato ad una condizione futura ed incerta cioè ad un risultato che non tutti possono raggiungere.

  • Il premio può essere corrisposto anche a volontari (per i quali vige il divieto di retribuzione)
  • La tassazione dei premi non è più riferita all’art.67del TUIR ma la riforma dello Sport ha portato la disciplina dei premi nell’ambito dell’art.30 del DPR 600/73 quindi essi sono assoggettati alla ritenuta a titolo d’imposta del 20% da versare all’erario entro il 16 del mese successivo al pagamento con modello F24 utilizzando il codice tributo 1047 e non è obbligatoria la rivalsa verso il premiato.

L’ente sportivo erogatore dovrà inserire il premio erogato nel modello 770 da presentare nell’anno successivo a quello della regolazione ( il premiato non dovrà dichiarare niente perché il reddito è già stato tassato alla fonte)

  1. IL LAVORO IN AMBITO SPORTIVO DILETTANTISTICO

Cosa diversa dai premi agli atleti è il lavoro in ambito sportivo. Esso può essere svolto in diverse forme:

  • Lavoro autonomo nella forma di collaborazione coordinata e continuativa
  • Lavoro autonomo occasionale
  • Lavoro subordinato a tempo indeterminato oppure a tempo determinato oppure stagionale.

Innanzitutto bisogna distinguere due percorsi, quello del lavoratore sportivo (atleti e tecnici anche tesserati) che ha le sue regole speciali e gli altri lavoratori e/o collaboratori (impiegati amministrativi, giardinieri, custodi manutentori) cui si applicano le regole del lavoro ordinario con unica eccezione dei collaboratori amministrativi nell’ambito dilettantistico.

Nell’ambito del lavoro sportivo dilettantistico relativamente agli atleti e i tecnici ci sono essenzialmente i seguenti percorsi e/o possibilità di lavoro.

Per i lavoratori sportivi nell’ambito dello sport dilettantistico qualora la prestazione lavorativa richiesta non superi le 18 ore settimanali escluse le manifestazioni sportive, (sono in corso modifiche per portarla a 24 ore settimanali) vige la presunzione che il rapporto sia di collaborazione coordinata e continuativa. Questo significa che dev’essere una espressa volontà delle parti quella di impostare un diverso contratto di lavoro per un orario inferiore alle 18 (24 ore) ore settimanali.

Altri possibili rapporti di lavoro sono i seguenti:

  • APPRENDISTATO  per la formazione dei giovani atleti e tecnici
  • CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO A TERMINE per i lavoratori sportivi.

La durata dei contratti a termine può arrivare fino a 5 anni e non sono soggetti alle regole ordinarie ma sono lasciati alla libera gestione delle parti.

A livello previdenziale le collaborazioni coordinate e continuative sono assoggettate ad INPS GESTIONE SEPARATA e quindi i collaboratori maturano un anno di contribuzione solo se la contribuzione INPS viene versata su un importo annuo superiore al minimale (attualmente € 17.504) il collaboratore si vedrà accreditare un anno di contribuzione se supera il minimale altrimenti si vedrà accreditare un periodo proporzionalmente inferiore all’anno.

In pratica se il compenso per le co.co.co supera i 5.000 euro cioè la quota esente è dovuta il contributo INPS-gestione separata del 25% più lo 0,72 per malattie, maternità e assegno unico e il 1,31% per la disoccupazione involontaria in totale l’aliquota è quella del 27,03%.

Per agevolare le società nei primi anni di applicazione il contributo INPS del 25% viene ridotto del 50% mediante riduzione al 50% della base imponibile fino al 31/12/2027.

A livello fiscale i compensi per le co.co.co sportive sono non imponibili fino all’importo annuo di €15.000 e poi vanno a formare e quindi a sommarsi al reddito del percipiente per la differenza.

Se come sembra nonostante ci siano alcune modifiche in corso la riforma entrerà in vigore il 01/07/2023 bisognerà separare gli imponibili ante 01/07/2023 da quelli post 01/07/2023 nel modo seguente:

  • A livello previdenziale si considerano due periodi distinti e quindi si avrà diritto all’esenzione vecchia  fino ad € 10.000 entro il 01/07/2023 e poi ad una successiva esenzione fino ad € 5.000 dopo il 01/07/2023
  • A livello fiscale invece in pratica vale per tutto il periodo d’imposta la non imponibilità che è stata aumentata ad € 15.000.

Vengono anche precisati dalla riforma gli adempimenti relativi alla sicurezza dei lavoratori quindi nel rispetto  delle discipline sportive e dei necessari rischi sportivi si dovranno rispettare la materia di sicurezza. I lavoratori devono essere assicurati all’INVIC.

Concludendo per gli istruttori, gli allenatori, gli atleti i massaggiatori e quindi tutti i tecnici dello sport con esclusione dei professionisti iscritti in albi come medici, fisioterapisti etc. si applicano le regole sopra descritte precisando che essendo rapporti speciali sportivi i relativi contratti di assunzione dovranno essere comunicati il giorno prima dell’inizio dell’attività al registro Nazionale delle Società sportive dilettantistiche e su di essi di dovrà pagare l’INPS-GESTIONE SEPARATA nell’importo eccedente i 5.000 euro annui e si pagherà l’IRPEF solo oltre i 15.000 euro annui.

Il nuovo Registro nazionale delle attività dilettantistiche:

  1. Raccoglie i dati del rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo – nella forma del contratto di co.co.co e comprenderà anche le comunicazioni obbligatorie all’INPS e all’INAIL
  2. La comunicazione al Registro Nazionale sostituisce la comunicazione al centro per l’impiego
  3. Nel registro ci sarà modo di generare il modello F24 per i versamenti contributivi per i compensi sopra i 5.000 euro
  4. Non sono soggetti all’obbligo del prospetto paga (cedolino) per compensi annuali inferiori a euro 15.000,00
  5. Anche la certificazione Unica potrà essere predisposta tramite Registro Nazionale mentre l’invio telematico del file all’Agenzia sarà a cura dell’intermediario abilitato.

 

  1. IL LAVORO NON SPORTIVO IN AMBITO DILETTANTISTICO CIOE’ IN ASD E SSD

Il lavoratore non inquadrabile fra i lavoratori sportivi così come definiti al punto 2 cioè gli impiegati amministrativi, i manutentori, gli addetti alle pulizie, gli addetti al desk, gli stewart etc, sono da inquadrare nell’ambito del normale diritto del lavoro con l’eccezione dei collaboratori amministrativi delle società sportive dilettantistiche che alle quali è consentito instaurare degli speciali rapporti di lavoro nella forma della collaborazione coordinata e continuativa a patto che si tratti di rapporti inferiori alle 18 (forse 24 ore) settimanali (a questi speciali rapporti co.co.co si applicano le stesse condizioni di quelli sportivi:

  1. Esenzione INPS fino a 5.000 euro annui
  2. Pagamento INPS Gestione separata al 50% fino al 2027
  3. Tassazione IRPEF solo oltre la quota esente di € 15.000 annui.
  4. Assunzioni mediante apposito contratto e comunicazione però al centro per l’impiego e non al Registro Nazionale Attività Sportive
  5. Assicurazioni all’INAIL, pagamento INPS e ritenuta in modo normale senza passare per il Registro delle attività sportive dilettantistiche.

 

  1. IL LAVORO SUBORDINATO OPPURE OCCASIONALE DEI LAVORATORI NON SPORTIVI

 

I lavoratori non sportivi ad eccezione dei co.co.co dilettantisticie quindi gli impiegati, i manutentori, gli addetti alle pulizie, gli addetti al desk come detto sono da inquadrare con i normali rapporti di lavoro e con assoggettamento a INPS- ENPALS ed INAIL ed IRPEF normale.

 

  1. DECRETO CORRETTIVO APPROVATO AL CONSIGLIO DEI MINISTRI I PRIMI DI GIUGNO ED IN FASE DI PUBBLICAZIONE

 

  • Aumento da 18 a 24 ore del limite di ore settimanali che danno diritto nel settore dilettantistico a preferire il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
  • Possibilità per i lavoratori pubblici di lavorare nel settore sportivo con procedura autorizzata agevolata (silenzio-assenso)
  • Rimborsi spese per i volontari autocertificati con massimo di € 150 mensili
  • Assicurazione anche per i volontari e per i lavoratori con compensi inferiori a € 5.000
  • Esclusione dei professionisti iscritti in albi della categoria

 

 

                                                                                   p. Rogai & Partners STP Srl

                                                                                           Rag. Riccardo Rogai

 

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