Il monitoraggio fiscale quadro RW

20 novembre 2019

Il monitoraggio fiscale quadro RW

Con la globalizzazione e la maggior facilità di circolazione delle persone è sempre più probabile trovare persone che hanno eseguito investimenti all’estero di tipo immobiliare o finanziario e spesso ci si chiede : “ Ma devo dichiararli? Dovrò comunicare qualcosa al fisco italiano?”. 

In questa news cercheremo di capire meglio cosa e come deve essere dichiarato l’investimento estero.

 

 

I soggetti tenuti alla compilazione del quadro RW

La regola generale è che il quadro debba essere compilato da tutti i soggetti residenti che detengano investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell’imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE) e dell’imposta sui prodotti finanziari all’estero (IVAFE).

 

In realtà non è sempre obbligatorio comunicare i propri investimenti di natura finanziaria all’estero. Infatti l’obbligo di monitoraggio non sussiste:

 

a) le persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal D.P.R. n. 917/1986, in base ad accordi internazionali ratificati;

 

b) i contribuenti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.

 

I dati Da inserire nel quadro RW

I soggetti obbligati devono indicare la consistenza dei loro investimenti all’estero anche se il contribuente nel corso del periodo di imposta abbia totalmente disinvestito.

 

Ci sono comunque dei casi in cui gli investimenti, anche se detenuti all’estero, non devono essere indicati:

  1. Se le attività finanziarie e patrimoniali sono state affidate in gestione agli intermediari residenti. Pertanto, se tramite una banca o un istituto di credito nel territorio dello stato ho effettuato degli investimenti finanziari in paesi esteri, non sono tenuto a compilare il quadro RW. Il motivo dell’esonero è che l’agenzia delle entrate grazie allo scambio di informazioni con gli istituti di credito può avere le informazioni direttamente dagli istituti che fungeranno per il soggetto da sostituto d’imposta con il versamento della ritenuta del 26% per i redditi da capitale.
  2. Per quanto riguarda i c/c all’estero non devono essere comunicati gli importi se l’importo di deposito massimo raggiunto nel periodo di imposta è inferiore ai 15.000€

E’ importante sottolineare che sono tenuti alla compilazione del quadro RW anche i soggetti non titolari del c/c ma che hanno delega sul prelievo di un c/c estero.

Non sono tenuti a presentarlo gli amministratori di società con sede all’estero.

 

Attività di investimento:

Vanno indicati i beni patrimoniali collocati all’estero e che sono suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia. Queste attività vanno sempre indicate indipendentemente dall’effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d’imposta. A titolo esemplificativo, devono essere indicati gli immobili situati all’estero o i diritti reali immobiliari (ad esempio, usufrutto o nuda proprietà) o quote di essi (ad esempio, comproprietà o multiproprietà), gli oggetti preziosi e le opere d’arte che si trovano fuori del territorio dello Stato, le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia. Le attività patrimoniali detenute all’estero vanno indicate anche se immesse in cassette di sicurezza. Vanno altresì indicate le attività patrimoniali detenute per il tramite di soggetti localizzati in Paesi diversi da quelli collaborativi nonché in entità giuridiche italiane o estere, diverse dalle società, qualora il contribuente risulti essere “titolare effettivo”. Sono considerati “detenuti all’estero”, ai fini del monitoraggio, gli immobili ubicati in Italia posseduti per il tramite di fiduciarie estere o di un soggetto interposto residente all’estero

 

Attività Finanziarie:

Vanno indicate le attività estere di natura finanziaria da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera. Queste attività vanno sempre indicate in quanto di per sé produttive di redditi di fonte estera imponibili in Italia.

A titolo esemplificativo, devono essere indicati:

  • attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui, le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti, le obbligazioni estere e i titoli similari, i titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi all’estero, i titoli non rappresentativi di merce e i certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di oicr esteri), le valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi);
  • contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, ad esempio finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli;
  • contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;
  • metalli preziosi detenuti all’estero;
  • diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;
  • forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, escluse quelle obbligatorie per legge;
  • polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sempreché la compagnia estera non abbia optato per l’applicazione dell’imposta sostitutiva e dell’imposta di bollo e non sia stato conferito ad un intermediario finanziario italiano l’incarico di regolare tutti i flussi connessi con l’investimento, con il disinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi;
  • attività finanziarie italiane comunque detenute all’estero, sia ad esempio per il tramite di fiduciarie estere o soggetti esteri interposti, sia in cassette di sicurezza;
  • attività e investimenti detenuti all’estero per il tramite di soggetti localizzati in Paesi diversi da quelli collaborativi nonché in entità giuridiche italiane o estere, diverse dalle società, qualora il contribuente risulti essere “titolare effettivo”;
  • attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti;
  • titoli o diritti offerti ai lavoratori dipendenti ed assimilati che danno la possibilità di acquistare, ad un determinato prezzo, azioni della società estera con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro o delle società controllate o controllanti (cd. stock option), nei casi in cui, al termine del periodo d’imposta, il prezzo di esercizio sia inferiore al valore corrente del sottostante. Se il piano di assegnazione delle stock option prevede che l’assegnatario non possa esercitare il proprio diritto finché non sia trascorso un determinato periodo (c.d. vesting period), le stesse non devono essere indicate fino a quando non sia spirato tale termine, mentre devono essere indicate nel corso del vesting period qualora siano cedibili. Le attività finanziarie detenute all’estero vanno indicate anche se immesse in cassette di sicurezza.

 

 

Dott. Lorenzo Rogai

 

 

Per qualsiasi altra informazione vi invitiamo a rivolgervi allo studio Rogai & Partners

www.studiorogai.it

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