Il “nuovo” Patent Box
Il Patent Box, è un’agevolazione fiscale, che consiste in un risparmio di imposta correlato allo sfruttamento di beni giuridicamente tutelati. Questo tipo di agevolazione ha subito varie modifiche nel corso del tempo e in questa news cercheremo di capire quali sono le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022 e quali sono le questioni ancora da chiarire.
La Vecchia disciplina
Il Patent box ha subito diversi “cambi di rotta” nel corso del tempo.
La disposizione contenuta nel Dl n. 146/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 21 ottobre 2021, in vigore dal 22 ottobre 2021, ha introdotto un vero e proprio “giro di boa”, dal momento che la struttura della misura agevolativa è risultata completamente rivoluzionata.
Infatti, prima di questa variazione che è stata poi regolamentata definitivamente nella legge di bilancio 2022, prevedeva che l’agevolazione fiscale venisse determinata (molto sinteticamente) applicando una variazione fiscale in diminuzione del 50% dell’imponibile generato dai redditi derivanti da:
- software,
- brevetti,
- marchi d’impresa,
- disegni, modelli e informazioni giuridicamente tutelabili.
La procedura prevedeva, prima del Decreto Crescita del 2019, un c.d. “Ruling” con l’Agenzia delle Entrate, dove sostanzialmente veniva preventivamente trovato un accordo sul metodo di determinazione dell’imponibile agevolabile.
Con il Decreto Crescita è stata successivamente prevista la possibilità per i contribuenti di calcolare in autonomia il beneficio fiscale, usufruendone in tre esercizi anziché completamente nell’anno d’imposta.
Le novità introdotte dalla legge di Bilancio
L’articolo 6 del Dl n. 146/2021 (di seguito anche Decreto Fiscale), nella sua formulazione originaria, consentivadi maggiorare del 90% l’ammontare deducibile dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti titolari di reddito d’impresa in relazione ai seguenti beni:
- software protetto da copyright;
- brevetti industriali;
- disegni e modelli;
- processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili;
- marchi d’impresa.
Il risparmio d’imposta derivante dall’agevolazione introdotta dal Decreto Fiscale, in presenza di un’aliquota d’imposta complessiva (Ires e Irap) del 27,9%, era pari al 25,11% dei costi sostenuti.
L’agevolazione è applicabile a condizione che il soggetto svolga attività di ricerca e sviluppo finalizzata alla creazione e allo sviluppo di beni intangibili usati (direttamente o indirettamente) nello svolgimento dell’ attività d’impresa. L’attività di ricerca e sviluppo può anche non essere svolta direttamente dal soggetto ma per il tramite di contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati o società “non correlate” (direttamente o indirettamente) al soggetto che richiede l’agevolazione.
La legge di Bilancio è intervenuta sotto un duplice profilo: la maggiorazione dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti passa dal 90% al 110% e il paniere di beni agevolabili è stato ridotto ai seguenti:
- software protetto da copyright;
- brevetti industriali;
- disegni e modelli.
Pertanto è stato operato un incremento dell’agevolazione a fronte però di una riduzione dei beni agevolabili.
E’ importante sottolineare che il metodo di calcolo e altri aspetti pratici, saranno definiti da un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Con riferimento ai costi agevolabili, è, tuttavia, presumibile che si tratterà dei costi che erano agevolabili nel vecchio Patent Box.
Preme sottolineare che, la legge di Bilancio, sopprimendo il comma 9 dell’articolo 6 di tale decreto, ha eliminato il divieto di cumulare tale agevolazione con il tax credit R&S..
Non appena saranno disponibili novità in materia provvederemo a pubblicare ulteriori aggiornamenti.
Lorenzo Rogai
Dottore Commercialista Revisore Legale dei Conti
Per qualsiasi altra informazione vi invitiamo a rivolgervi alla Rogai & Partners stp S.r.l
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