Il Realizzo Controllato, uno strumento utile alla riorganizzazione aziendale

20 gennaio 2023

Quando un imprenditore, in caso di operazioni di Merger & Acquisition o di passaggio generazionale, si approccia alla riorganizzazione societaria, la prima domanda che si pone è il carico fiscale a cui dovrà andare incontro per la riuscita dell’operazione.

In questa news analizzeremo l’istituto del realizzo controllato che, come vedremo nel proseguo, consente di evitare l’emersione di plusvalenze nella creazione di Holding familiare o strategica per altri fini.

Il carico fiscale nel conferimento di partecipazioni in una Holding detenuta da una persona fisica

A quanto ammonta il carico fiscale nel conferimento di partecipazioni di una persona fisica in una Holding?

Per rispondere a tale domanda è necessario analizzare il caso di specie, infatti vi sono situazioni in cui è possibile non far emergere le plusvalenze ed evitare il pagamento delle imposte su di esse. Come vedremo nel proseguo dell’articolo, se si pianifica attentamente e per tempo l’operazione, è possibile non pagare imposte sulle plusvalenze derivanti dall’incremento di valore della società, così come è possibile evitare le imposte di successione o di donazione.

Nel presente articolo tratteremo il conferimento delle partecipazioni in una Holding e la relativa disciplina fiscale in tema di plusvalenze, lasciando ai prossimi articoli il trattamento delle imposte di successione e donazione.

Ai fini fiscali, l’operazione di conferimento di una partecipazione detenuta da una persona fisica, è considerata equivalente ad una cessione a titolo oneroso in cui il corrispettivo della cessione è rappresentato da una partecipazione al capitale della società conferitaria.

Pertanto, la differenza tra il valore di realizzo ed il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita determina, in capo al conferente, una plusvalenza che dovrà essere assoggettata a tassazione ordinaria.

Cioè che frequentemente accade è che le partecipazioni oggetto di trasferimento hanno un valore fiscale pari alla percentuale di capitale conferito al momento della costituzione e quindi inferiore al  valore economico dell’azienda che negli anni è cresciuto. Di conseguenza al momento del conferimento delle partecipazioni nella società conferitaria, il conferente si trova a dover pagare imposte sulla plusvalenza maturata.

Tuttavia, in deroga al criterio generale delineato dall'art. 9 TUIR del valore normale, in alcuni casi vi è la possibilità di applicare il “regime del realizzo controllato”, il quale permette di non far emergere le plusvalenze in presenza di determinate condizioni.

Il conferimento di partecipazioni mediante il realizzo controllato, disciplinato dall'art. 177 del TUIR, è applicabile anche ai soggetti privati non imprenditori come previsto dal secondo comma.

Detto articolo prevede che le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società,  che permettono alla società conferitaria di acquisire il controllo di una società ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c. o incrementare la percentuale di controllo sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento.

Il comma 2-bis, dello stesso articolo del TUIR, prevede che quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società (ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero 1, del codice civile) né incrementa la percentuale di controllo, il regime di realizzo controllato è comunque applicabile nel caso in cui ricorrano, entrambe, le seguenti condizioni:

  • le partecipazioni conferite rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20% o una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25%, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni (per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni, le sopra citate percentuali si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un’impresa commerciale, e si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa);
  • le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o NewCo, interamente partecipate dal conferente.

Pertanto, ai sensi dell’art. 177 del Tuir, se rispettate le condizioni sul controllo o collegamento (comma 2-bis), ciò che determina il valore di realizzo e quindi di presenza di plusvalenza o meno è il comportamento contabile tenuto dalla conferitaria; infatti, se la partecipazione viene iscritta al valore fiscale della partecipazione ricevuta, non vi sarà plusvalenza e pertanto non vi saranno imposte da pagare sul conferimento.

Un esempio esplicativo

Un esempio può essere utile per comprendere meglio l’utilità del “realizzo controllato” nelle operazioni di riorganizzazione.

Ipotizziamo che il Sig. Rossi sia titolare di Alfa Srl il cui capitale sociale sia 10.000€, tale capitale è stato conferito in fase di costituzione e non vi sono stati altri incrementi o decrementi dello stesso, pertanto il valore fiscale corrisponde a 10.000€.

A seguito di perizia, il valore economico della società e quindi della partecipazione è stato determinato in 100.000€.

Il Sig. Rossi vuole conferire le sue quote (100% del CS), possedute come persona fisica, in una Holding, al fine di un futuro passaggio generazionale.

Come abbiamo precedentemente detto, l’emersione o meno della plusvalenza che in questo casosarebbe presente, in quanto il valore economico della partecipazione è aumentato da 10.000€ a 100.000€, dipenderà da come la partecipazione conferita verrà iscritta nell’attivo della Holding.

Ipotesi 1 iscrizione al valore fiscale

ATTIVO

PASSIVO

Partecipazione in Alfa

10.000 €

Capitale Sociale

10.000 €

 

Nella presente ipotesi essendo la partecipazione iscritta allo stesso valore del valore fiscale, non vi sono plusvalenze e pertanto non si dovranno versare imposte su di esse.

Ipotesi 2 iscrizione al valore economico

ATTIVO

PASSIVO

Partecipazione in Alfa

100.000 €

Capitale Sociale

100.000 €

 

In questa seconda ipotesi, come vediamo, la partecipazione è stata iscritta nel bilancio della Holding al valore economico (valore di perizia) e pertanto emerge una plusvalenza di 90.000 € in quanto il valore fiscale abbiamo detto essere 10.000 €. In questo caso sulla plusvalenza si dovrà versare un’imposta pari al 26% della stessa plusvalenza e quindi 90.000 € * 26% = 24.960 €.

Vediamo come con il regime del realizzo controllato è possibile evitare l’emersione di plusvalenze finché le partecipazioni resteranno nell’ambito di un’attività d’impresa. Inoltre, in caso di futura cessione delle partecipazioni conferite, è possibile usufruire della PEX (participation exemption), disciplinata dall’art. 87 del Tuir, secondo il quale, la plusvalenza è esente in misura pari al 95% della plusvalenza, pertanto si pagherà l’IRES sul 5% della plusvalenza.  

Al fine di fruire della PEX è necessario che le partecipazioni abbiano le seguenti caratteristiche:

  1. Classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso delle quote di partecipazione.
  2. Possesso ininterrotto dal 1° giorno del 12° mese precedente quello della cessione.
  3. Residenza fiscale della società partecipata in un territorio senza fiscalità privilegiata.
  4. Le società partecipate devono esercitare un’impresa di tipo commerciale.

In caso di cessione di partecipazioni a seguito di conferimento di cui al comma 2-bis dell’art. 177 del TUIR, il termine di cui al primo punto si allunga a 60 mesi.

 

Artur Michal Moch

 

Dottore Commercialista

 

Per qualsiasi altra informazione vi invitiamo a rivolgervi alla Rogai & Partners stp S.r.l

www.studiorogai.it

 

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