Sgravi Contributivi nella Legge di Bilancio 2022

10 febbraio 2022

Sgravi Contributivi nella Legge di Bilancio 2022 

La legge di Bilancio di recente approvazione ha prorogato e inserito disposizioni volte a favorire l’occupazione nel paese con l’istituzione di benefici, sgravi e esoneri contributivi a seconda della situazione.

 

In questa news forniremo un elenco delle misure approvate nella legge di bilancio 2022.

 

Esoneri Contributivi

 

 Esonero contributivo assunzione a tempo indeterminato di lavoratori dipendenti da imprese in crisi (art. 1, c. 119):

La disposizione estende la misura dello sgravio prevista all’art. 10 della L. 178/2020 (trattasi dello sgravio previsto per i giovani under 36) anche alle assunzioni a tempo indeterminato, indipendentemente dall’età, negli anni 2021-2022 (quindi, anche per le assunzioni già effettuate nel 2021), di lavoratori dipendenti da imprese in crisi per cui risulta attivo un tavolo di confronto presso la struttura per la crisi d’impresa istituita dal Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero del lavoro.

Si ricorda che lo sgravio di cui trattasi, a favore delle imprese che assumono, è pari al 100% dei contributi a carico datore (esclusi i premi INAIL e, come di consueto, alcune voci contributive, come, ad esempio, lo 0,30% per la formazione professionale) entro il limite di € 6.000/anno, per 36 mesi ovvero 48 mesi nelle regioni del Sud (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), in ogni caso entro il limite della relativa copertura finanziaria.

Per la pratica applicazione si ritiene occorrerà attendere l’OK dalla Commissione europea.

 

Parziale esonero contributivo quota IVS carico lavoratore per il 2022 (art. 1, c. 121): La citata  disposizione prevede, in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, il riconoscimento di un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima (ndr - sostanzialmente 35.000 euro annui). Resta comunque ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Trattasi di una disposizione di difficile interpretazione; sembrerebbe che occorra:
- verificare ogni singolo mese che l'imponibile non superi € 2.692 (nel mese in cui si supera il limite non si applica il beneficio anche se, proiettato a anno, non si superano € 35.000? O fine anno, non superando la soglia dei 35.000 euro, si recupera lo sgravio residuo?);
- a giugno con la corresponsione della quattordicesima si perde il beneficio (anche se fine anno non si supera la soglia dei 35.000 euro?);
- a dicembre, con la tredicesima il limite si attesta a 5.384 euro? (sempre che non sia già superato il limite di 35.000 euro);
- in ogni caso, in un anno non si deve superare € 35.000 (ciò significa che se a fine anno si supera la soglia dei 35.000 euro, si deve restituire lo sgravio eventualmente applicato nei mesi in cui non si è superato il limite di € 2.692?).
Si potrebbe pensare (ed ha una sua logica) che il legislatore abbia voluto dire che ogni mese occorre proiettare la retribuzione ad anno e dividere il risultato per 13 e applicare il beneficio (sull'imponibile reale del mese) se il valore che mensilmente si ottiene (retribuzione parametrata su base mensile per 13 mensilità) non supera 2.692 euro (a dicembre, se non si supera il limite, più la 13°).
Viste le sopra evidenziate incertezze, per l'esatta operatività occorre attendere le istruzioni che verranno impartite dall'INPS.
Va, altresì, evidenziato che il risparmio contributivo determina un maggior imponibile fiscale, conseguentemente il risparmio si riduce.

 

Decontribuzione a favore delle lavoratrici madri (art. 1, c. 137): il citato comma stabilisce, in via sperimentale per l’anno 2022, il riconoscimento dell’esonero per un anno, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità, dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, nella misura del 50%,  per un periodo massimo di un anno a  decorrere dalla data del citato rientro (nessuna penalizzazione per il calcolo della pensione). In pratica, i rientri al lavoro nel 2022 delle lavoratrici madri permettono loro di recuperare, per un anno, dal mese di rientro, il 50% della contribuzione previdenziale a proprio carico (si ritiene la contribuzione IVS). In sostanza anziché trattenere il 9,19% si andrà a trattenere, per un anno, il 4,595% (in caso di apprendista anziché trattenere 5,84% si andrà a trattenere 2,92%). In ogni caso, il vantaggio verrà parzialmente ridotto dal fatto che la minor trattenuta (che rappresentava un onere deducibile fiscalmente) determinerà una maggiore ritenuta fiscale.

Apprendistato professionalizzante per lavoratori sportivi (art. 1, c. 154): La presente disposizione riduce da 29 a 23 anni il limite di età (art. 44, c. 1, D.Lgs. 81/2015) per l’assunzione di apprendisti professionalizzanti da parte delle società e associazioni sportive professionistiche.

 

Sgravio contributivo apprendisti primo livello (art. 1, c. 645): la nuova diposizione ripristina lo sgravio al 100% della contribuzione dovuta per i contratti di apprendistato di primo livello (apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore) che vengono stipulati nel 2022. Il beneficio si applica per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto, fermo restando l’aliquota al 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. I datori di lavoro interessati sono, come di consueto, quelli che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9.

 

 

Apprendistato riqualificante (art. 1, c. 248): il citato comma dispone che dal 1°.1.2022 risulta possibile assume senza limiti di età, utilizzando l’istituto dell’apprendistato professionalizzante, finalizzato alla qualificazione o riqualificazione professionale (art. 47, D.Lgs. 81/2015), anche i lavoratori beneficiari di CIGS di cui di cui al nuovo art. 22-ter del D.Lgs. 148/2015 introdotto dalla legge in commento (art. 1 c. 200). Trattasi di CIGS per riorganizzazione o crisi di durata non superiore a 12 mesi complessivi, non prorogabili (utilizzabile dai datori di lavoro con più di 15 dipendenti), in deroga alle durate massime di cui agli art. 4 e 22 del D.Lgs. 148/2015, finalizzata al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio di esubero.

 

Incentivo per l’assunzione di lavoratori coinvolti nella CIGS, art. 22-ter, del D. Lgs. 148/2015 di cui al precedente punto (art. 1, cc. 243-247): ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato (si ritiene anche part time) lavoratori beneficiari della CIGS di cui al precedente punto (art. 22-ter, D.Lgs. 148/2015), è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta, un contributo mensile pari al 50% dell’ammontare della CIGS autorizzata, per la finalità di cui al punto precedente, che sarebbe stato corrisposto al lavoratore (mesi residui, massimo 12). Le condizioni sono: non aver effettuato licenziamenti per  GMO o collettivi nei sei mesi precedenti l’assunzione; non aver effettuato il licenziamento del lavoratore assunto ovvero licenziamenti  per GMO e collettivi di lavoratori impiegati nella medesima unità produttiva e inquadrati  con gli stessi livelli e categorie legali di inquadramento del lavoratore assunto con l’agevolazione effettuati nei sei mesi successivi alla citata assunzione (in tale ipotesi, si determina la revoca  del beneficio e il recupero di quanto già utilizzato). Il beneficio è erogato (in pro quota) anche qualora i beneficiari della CIGS costituiscano una cooperativa a norma dell’art. 23, c. 3-quater, del D.L. 83/2012, L. 134/2012 (piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da imprese i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto).

Va, però, precisato che detto beneficio rientra nel Temporary Framework e necessita dell’autorizzazione da parte delle Commissione europea.

 

DECONTRIBUZIONE A FAVORE DELLE LAVORATRICI MADRI - ESEMPIO

retribuzione annua

Ctr lav.  9,19%

Ctr lav.  4,595%

differenza

32500,00

2986,75

1493,38

1493,38

 

 

 

 

Retrib impon. Fiscale

29513,25

31006,63

 

Imposta lorda

7229,64

7752,32

 

detrazioni

1778,62

1648,97

 

imposta netta

5451,02

6103,35

-652,33

 

 

 

 

 

 

Vantaggio

841,04

 

Sostegno alla costituzione di cooperative di lavoratori (art. 1, cc. 253 e 254): con riferimento al fondo per la crescita sostenibile di cui all’art.23 del D.L. 83/2012, L. 134/2012), richiamato anche nel precedente punto, i commi in questione riconoscono alle società cooperative che si costituiscono dal 1°.1.2022 (ai sensi del citato art. 23: piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da imprese i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto), al fine di promuovere interventi diretti a salvaguardare l’occupazione e assicurare la continuità all’esercizio delle attività imprenditoriali, un esonero, per  un periodo massimo di 24 mesi (dalla costituzione della cooperativa), dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico datore di lavoro  (esclusi i premi INAIL), nel limite massimo di € 6.000/anno (riparametrato  e applicato su base mensile (quindi, massimo € 500 mese), senza intaccare il computo delle prestazioni pensionistiche. Così come è formulata la norma, l’esonero sembrerebbe essere applicabile ai complessivi contributi dovuti dalla cooperativa e non per ogni dipendente.

Va, altresì, rilevato che l’esonero in questione non è riconosciuto qualora il datore di lavoro dell’impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori, non abbia corrisposto ai propri dipendenti nell’ultimo periodo d’imposta retribuzioni almeno pari al 50 per cento dell’ammontare complessivo dei costi sostenuti, con esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.

 

Proroga per l’anno 2022 della decontribuzione per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli under 40 (art. 1, c. 520): la presente disposizione differisce il termine al 31.12.2022 del beneficio (art. 1, c. 503, L. 160/2019) finalizzato alla promozione dell'imprenditoria in agricoltura, dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D. L.gs. 99/2004, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola. Detta disposizione riconosce, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'IVS. L'esonero di cui sopra non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

 

Fondo per l’adozione di provvedimenti legislativi per il sostegno dei lavoratori dello spettacolo (art. 1, c. 352): viene istituito un fondo per il sostegno economico temporaneo (SET), presso il Ministero della cultura, in favore dei lavoratori, dipendenti o autonomi, che prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli (art. 2, c.1, lett. a), D. Lgs. 182/1997). La dotazione del fondo è di 40 milioni di euro annui (dal 2022).

 

Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale (att. 1, c. 971): il presente comma introduce un sostegno economico a favore dei lavoratori titolari di contratto part time ciclico verticale mediane l’istituzione, presso il Ministero del lavoro, di un fondo con una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro. IL fondo verrà reso operativo con apposito provvedimento normativo.

 

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Lorenzo Rogai

Dottore Commercialista Revisore Legale dei Conti

 

 

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