Legge di bilancio 2022: la proroga del bonus quotazione PMI

17 febbraio 2022

La legge di Bilancio 2022, pubblicata nella G.U. 31 dicembre 2021, n. 310 – Suppl. Ordinario n. 49, ha prorogato e rimodulato il credito d’imposta per le spese di consulenza finalizzate alla quotazione delle PMI.

La disciplina in essere dal 1° gennaio 2022 prevede infatti un credito d’imposta del 50% dei costi sostenuti per le spese di consulenza finalizzate alla quotazione delle PMI con un tetto massimo sceso da 500 mila euro a 200 mila euro.   

 

Le risorse previste per l’anno in corso e per il prossimo anno sono le seguenti:

 

  • 2022: 35 milioni di euro;
  • 2023: 5 milioni di euro.

 

Rientrano nel perimetro agevolabile, le spese di consulenza sostenute in ambito di preparazione della quotazione, aggiornamento del piano industriale, ammissione alla quotazione, questioni legali e fiscali, la redazione dei vari documenti quali: report per la presentazione agli investitori, documento di ammissione e prospetto di collocamento, comunicazioni di marketing e presentazioni alla comunità finanziaria.

i costi suddetti, dovranno essere certificati dal presidente del collegio sindacale, da un revisore legale o da un commercialista e riferirsi ad attività di consulenza:

  • prestata come un servizio non continuativo, quali le consulenze d'ordine fiscale, legale o di marketing;
  • fornita da soggetti non qualificabili come “imprese collegate” dell'impresa beneficiaria.

 

Il bonus quotazione PMI è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24 e dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è maturato e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi se non è stato interamente utilizzato.

 

Sotto l’aspetto fiscale, il tax credit in oggetto:

 

  1. non concorre alla formazione della base imponibile IRPEF, IRES e IRAP;
  2. non influisce sulla percentuale di deducibilità degli interessi passivi;
  3. non si applica il limite annuale di utilizzazione di 250.000 euro previsto dal comma 53 della legge n. 244 del 2007 ed il limite massimo di 2 milioni di euro per la compensazione di cui all’art. 34 della legge n. 388 del 2000 come modificato dalla legge di bilancio 2022.

 

Al fine di poter fruire dell’agevolazione, le imprese devono:

  • essere regolarmente iscritte al Registro delle Imprese;
  • aver restituito gli aiuti ricevuti e individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione Europea o revocati dal Mise;
  • non essere oggetto di procedura concorsuale, né essere considerate imprese in difficoltà ovvero aver perso oltre il 50% del capitale sociale a seguito di perdite.

 

 

Artur Michal Moch

 

Dottore Commercialista

 

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