Novità Brexit
15 gennaio 2021
Novità Brexit
Dal 01.01.2021 è terminato il periodo di transizione con l’Unione Europea e il Regno Unito gestirà un confine esterno come nazione sovrana.
Per concedere all’industria tempo extra al fine di prendere le disposizioni necessarie, il Regno Unito ha previsto tre fasi per suddividere i controlli alle frontiere.
In questa news vedremo le principali novità per la vendita di merci e per la fornitura di servizi a imprese situate nel Regno Unito.
Novità per vendita merci
Fase Gennaio 2021
Il regime doganale di esportazione sarà obbligatorio per i beni unionali che escono dal territorio doganale dell'UE. Il venditore in qualità di esportatore dovrà essere in possesso di un codice EORI, da indicare nella casella
2 del DAU.
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- In primo luogo, l'esportatore presenterà i beni e una dichiarazione di pre-partenza (dichiarazione doganale, dichiarazione di riesportazione, dichiarazione sommaria di uscita) presso l'ufficio doganale competente del luogo in cui è stabilito, ovvero dove i beni sono imballati o caricati per l'esportazione (ufficio doganale di esportazione).
- Successivamente i beni saranno presentati all'ufficio doganale di uscita, che può esaminare i beni presentati sulla base delle informazioni ricevute dall'ufficio doganale di esportazione e vigilerà sulla loro uscita materiale dal territorio doganale dell'UE.
- I beni saranno non imponibili ai fini Iva perché sono spediti o trasportati verso una destinazione al di fuori dell'Unione.
- Il fornitore dei beni esportati deve essere in grado di provare che i beni hanno lasciato l'Unione. A tale riguardo gli Stati membri generalmente si basano sulla certificazione di uscita consegnata all'esportatore dall'ufficio doganale di esportazione.
- Se i beni rientrano nell'elenco delle merci “controlled” (elencati nell’Allegato C al Border Operating Model October 2020) o prodotti soggetti ad accisa, come alcool e prodotti del tabacco, dovrà essere presentata la dichiarazione doganale completa; diversamente, per merci “non-controlled”, gli acquirenti dovranno verificare come deve essere calcolata e pagata l’Iva sui beni importati; avranno successivamente fino a 6 mesi per completare la dichiarazione doganale. Le tariffe doganali saranno pagate, quando dovute, sui beni assoggettati, il pagamento potrà essere differito fino a quando non sarà conclusa la dichiarazione doganale.
- I commercianti di animali vivi o piante e prodotti vegetali ad alta priorità devono essere preparati per la presentazione di documentazione aggiuntiva e controlli effettuati nel punto di destinazione.
- Non occorre di inviare:
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.. dichiarazioni di Safety and Security;
.. dichiarazioni doganali complete al punto di importazione, se si sta importando un bene “non controlled” e si decide di ritardare la dichiarazione fino a 6 mesi.
Fase Aprile 2021
- I commercianti di tutti i prodotti di origine animale (POAO - products of animal origin), quali, per esempio, carne, miele, latte o uova e tutte le piante e prodotti vegetali regolamentati, dovranno presentare la pre-notifica e la documentazione sanitaria pertinente.
Ogni controllo fisico continuerà a essere effettuato al punto di destinazione fino a luglio 2021.
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Fase Luglio 2021
Dal 1.07.2021 i commercianti che spostano qualsiasi tipologia di merce (controllata o non controllata) dovranno effettuare una dichiarazione doganale completa al punto di importazione e pagare le relative tariffe doganali
senza alcuna possibilità di ritardo.
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- Saranno richieste dichiarazioni Safety and Security complete, mentre per merci soggette a controlli sanitari e fitosanitari (SPS), questi devono arrivare a un punto di ingresso stabilito con un BCP (Border Control Post) appropriato, con aumento dei controlli fisici e del prelievo di campioni. Controlli SPS per animali, piante e loro prodotti si svolgeranno presso un BCP inglese.
- Il GVMS (Goods Vehicle Movement Service) sarà attivo per tutte le importazioni, esportazioni e movimenti di transito nelle località di frontiera che hanno scelto per introdurlo.
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Novità per vendita servizi
Le prestazioni di servizi rese e ricevute tra operatori britannici non rientra nella disciplina transitoria dell’accordo di recesso e dell’ulteriore accordo siglato per la cessione di beni di cui sopra.
Infatti, le operazioni Iva derivate da prestazioni di servizi, effettuate a partire dal 1° gennaio 2021, applicano le regole di territorialità delle prestazioni stabilite dall’articolo 7-ter e seguenti del Dpr 633/1972.
I differenti adempimenti da attuare sono legati al momento di effettuazione dell’operazione.
Gli adempimenti cambiano a seconda che l’operazione sia stata svolta prima o dopo il 1° gennaio 2021 che costituisce a tutti gli effetti uno sparti acque.
Quindi la fattura emessa dall’operatore del Regno Unito anteriormente al 1° gennaio 2021, ma ricevuta dal cessionario IT successivamente al 31 dicembre 2020 comporta la gestione come acquisto comunitario, mentre la fatturazione in data decorrente dal 1° gennaio 2021 sposta l’adempimento fra quelli relativi ai servizi resi dai soggetti non comunitari. La territorialità legata alle fattispecie da 7-quater in poi, diverse da quelle delle prestazioni di servizi generici, determina ulteriori effetti in merito all’assolvimento dell’Iva e al trattamento dell’operazione sia da parte dell'operatore UK, sia del soggetto IT
Lorenzo Rogai
Dottore Commercialista Revisore Legale dei Conti
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