Relazioni semestrali codice della crisi

29 gennaio 2021

Codice della crisi, relazioni semestrali estese alle Srl

Anche gli amministratori di Srl dovranno, in genere, predisporre relazioni semestrali che, fino a poco tempo fa, erano previste solo per le Spa.

LA NORMATIVA SULLE RELAZIONI SEMESTRALI DELLE SRL E LE ALTRE MODIFICHE AL CODICE CIVILE

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII Dlgs 12 gennaio 2019, n. 14) prevede, fra l’altro, varie modifiche al codice civile e introduce nuove disposizioni specifiche e più stringenti per gli amministratori di Srl già in vigore dal 16 marzo 2019.

In particolare il 4° comma dell’articolo 377 del Dlgs 14/2019 prevede la sostituzione del 1° comma dell’articolo 2475 del codice civile, con il seguente «La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisone dei soci presa ai sensi dell’articolo 2479».

La disposizione dell’articolo 2086 secondo comma a cui fa riferimento il nuovo articolo 2475 c.c. prevede che «L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».

Inoltre l’articolo 377, Dlgs 14/2019 modifica l’articolo 2476, c.c. aggiungendo un nuovo comma che prevede che: «Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all’azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi».

Le disposizioni sopra indicate riguardano tutte le Srl e obbligano gli amministratori ad essere molto attenti nella gestione della società e nella conservazione del patrimonio sociale, imponendo loro di adottare senza indugio gli strumenti necessari per superare le crisi che si possono verificare e recuperare la continuità aziendale, in caso contrario rispondono dei danni causati alla società.

In questi nuovi obblighi, ricade un particolare aspetto dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile delle Srl previsto dall’articolo 2086 c.c.: si tratta delle relazioni semestrali delle Srl.

Una serie di modifiche normative introdotte dal CCII ha stabilito l’obbligo di applicare anche alle Srl la normativa prevista per il Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati delle Spa.

In particolare, il 5° comma dell’art. 2381 del C.C. prevede l’obbligo degli amministratori delegati (ai quali sono stati attribuiti particolari poteri di gestione), di riferire al Consiglio di amministrazione ed al Collegio Sindacale, con la periodicità prevista dallo statuto e, comunque, almeno ogni 6 mesi:

  • sul generale andamento della gestione;
  • sulla sua prevedibile evoluzione;
  • sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Questo vuol dire che anche gli amministratori di Srl devono provvedere alla predisposizione delle cosiddette relazioni semestrali, a condizione che la normativa dell’articolo 2381 prevista per le Spa, sia compatibile con quella prevista dall’articolo 2475 per l’amministrazione delle Srl («si applica, in quanto compatibile, l’articolo 2381»).

QUANDO SONO OBBLIGATORIE LE RELAZIONI SEMESTRALI DELLE SRL

Le norme previste dagli artt. 2381 c.c. e 2475 c.c. sono compatibili e quindi le relazioni semestrali diventano obbligatorie, quando nella Srl:

a) ci siano contemporaneamente:

  • un organo amministrativo collegiale (consiglio di Amministrazione o pluralità di amministratori) dove ad alcuni od a tutti gli amministratori siano state conferite deleghe;
  • il collegio sindacale (o sindaco unico che, per le Srl, ha la stessa funzione del collegio sindacale);

b) sia nominato almeno uno dei seguenti organi:

  • consiglio di amministrazione (o pluralità di amministratori) con deleghe ad uno o più amministratori;
  • collegio sindacale o sindaco unico.

Quindi, quando c’è un consiglio di amministrazione (o più amministratori) con deleghe ad uno o più amministratori, questi ultimi devono riferire al consiglio ed al collegio sindacale o al sindaco unico; anche nel caso non ci fosse il collegio Sindacale o il sindaco unico, gli amministratori con deleghe devono riferire agli altri amministratori.

Così pure quando si è in presenza di un Amministratore Unico e la società abbia il collegio sindacale o il sindaco unico, l’amministratore, a cui l’assemblea ha attribuito i poteri di gestione della società, dovrà riferire al collegio sindacale o al sindaco unico, con periodicità almeno semestrale, sull’andamento della gestione e sugli altri argomenti previsti dall’articolo 2381 c.c.

Le deleghe più comuni conferite agli amministratori o all’amministratore unico di Srl, specie di più piccole dimensioni, sono quelle dell’amministrazione ordinaria o anche straordinaria della società.

QUANDO LE RELAZIONI SEMESTRALI DELLE SRL SONO FACOLTATIVE

Le relazioni semestrali sono facoltative quando non c’è un organo amministrativo collegiale e non c’è neppure un organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico) a cui riferire circa l’andamento della gestione della società e le altre informazioni previste. La sola nomina del revisore legale a cui non siano stati attribuiti anche i compiti previsti per il collegio sindacale o per il sindaco unico, non costituisce nomina dell’organo di controllo. Infatti il revisore legale non è un organo di controllo della società.

Pertanto quando la Srl è amministrata da un amministratore unico e non ha il collegio sindacale (o il sindaco unico), anche se ha nominato il revisore legale, l’amministratore non è obbligato a redigere le relazioni semestrali poiché l’articolo 2475 c.c. non è compatibile con l’articolo 2381 c.c.

Anche se in questi casi le relazioni semestrali non sono obbligatorie, nessuno proibisce all’amministratore unico di predisporle lo stesso e sottoporle all’assemblea dei soci, in mancanza di altri organi societari: questo è consigliabile anche in funzione di limitare eventuali responsabilità per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale (articolo 2476, 6° comma, c.c.).

FORMA DELLA RELAZIONI SEMESTRALI

Quando sussiste l’obbligo o quando si ritiene comunque di predisporre le relazioni semestrali per le Srl, la forma e le modalità di redazione possono essere diverse, poiché non è prevista una specifica normativa per la loro stesura.

La forma più semplice, quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, è quella di un verbale (semestrale) del consiglio contenente le indicazioni richieste.

Se la società è amministrata da un amministratore unico e la società è dotata di un libro delle decisioni dell’amministratore unico, questi può fare un verbale da riportare su tale libro e da trasmettere poi al collegio sindacale (o al sindaco unico).

Nel caso la società non abbia l’organo di controllo, l’amministratore unico può convocare un’assemblea dei soci ed illustrare l’andamento della società e le altre informazioni richieste, riportando poi nel libro verbali assemblee gli argomenti trattati.

Si ritiene comunque che non sia necessario che le informazioni previste nelle relazioni semestrali debbano essere fornite in apposite riunioni del consiglio di amministrazione o dell’assemblea poiché riteniamo possibile che gli amministratori delegati (o l’amministratore unico) predispongano una relazione scritta da inviare agli altri amministratori e/o al collegio sindacale o al sindaco unico tramite e – mail o pec.

Nei vari verbali (del consiglio e dell’assemblea) oppure nelle relazioni scritte, a seconda della forma che si sceglie per la stesura, le indicazioni di cui si dovrà riferire sono:

  • generale andamento della gestione (su questo punto occorre indicare la situazione complessiva della società tenendo conto anche dei risultati economici del periodo);
  • prevedibile evoluzione dell’andamento della gestione (per questo punto occorre fare una previsione di come andrà, nei mesi successivi, l’attività della società);
  • operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate (su questo aspetto occorre dar conto delle operazioni più significative, compiute negli ultimi sei mesi, sia in termini di maggior peso economico come ad esempio importanti vendite o acquisizione di nuovi ordini, sia in termini di operazioni non rientranti nella normale attività della società come ad esempio la cessione o l’acquisto di impianti importanti, ecc.). Le operazioni in questione di cui dar conto sono quelle effettuate sia dalla società, sia dalle società controllate, se esistono.

In definitiva, quando c’è un consiglio di amministrazione (o più amministratori) con deleghe c’è sempre l’obbligo delle relazioni semestrali. Quando invece la società è amministrata da un amministratore unico, le relazioni semestrali sono obbligatorie quando esiste anche il collegio sindacale o il sindaco unico; negli altri casi tali relazioni sono solo consigliate.

QUADRO DI SINTESI

Forma dell’organo amministrativo

Esistenza del collegio sindacale o del sindaco unico

Esistenza del solo revisore legale

Esistenza del collegio sindacale o del sindaco unico incaricato anche della revisione legale

Obbligo o facoltà della relazione semestrale

 

Consiglio di amministrazione o pluralità di amministratori con delega

no

no

obbligo

no

no

no

obbligo

no

no

obbligo

no

no

obbligo

  Amministratore unico

no

no

obbligo

no

no

no

facoltà

no

no

facoltà

no

no

obbligo

 

Dott. Stefano Guidi

www.studiorogai.it

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