L'art. 110 del dl 104/2020 (DECRETO AGOSTO) ha riproposto il regime di rivalutazione dei beni d'impresa, che èdaiscrivere,perisoggetticoneserciziocoincidenteconquellosolare,al31/12/2020e può essere eseguita anche distintamente per singolo bene ma con obbligo di annotazione nel libro inventarienellanotaintegrativadelbilancio.
Di seguito viene proposto uno schema di sintesi per la valutazione dell’operazione
Quali beni si possono rivalutare:
- Terreni e fabbricati (strumentali, patrimonio ma NON merce)
- Impianti macchinari e attrezzature
- Marchi e brevetti
- Partecipazioni in società collegate e controllate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie
- Attenzione: non si possono rivalutare le rimanenze di merci
Chi può rivalutare:
- Società di capitali, società di persone, imprese individuali ed enti commerciali
Quando:
- Nel bilancio in corso al 31/12/2020 con espressa indicazione nell’inventario e in nota integrativa
Valore massimo di rivalutazione:
- Il valore del bene non può superare quello effettivo
Rivalutazione civilistica (a costo zero):
- Ai soli fini civilistici, l’operazione è gratuita, quindi nessuna imposta. I nuovi valori non rilevano fiscalmente per plusvalenze o minusvalenze, ammortamenti e manutenzioni. La corrispondente Riserva del netto è liberamente utilizzabile per coprire le perdite ma se è distribuita costituisce dividendo tassabile per i soci (non per la società).
Rivalutazione fiscale (con pagamento di imposta sostitutiva):
- Il maggior valore è riconosciuto a fini fiscali. La rivalutazione si perfeziona attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva (3%) per i beni rivalutati.
- Sempre ai fini fiscali, il maggior valore potrà essere ammortizzato dal bilancio 2021 e le spese di manutenzione da dedurre saranno ragguagliate ai valori di bilancio 2021. Ai fini di eventuali plusvalenze e o minusvalenze i valori da rivalutazione rilevano dall’esercizio 2024.
- La corrispondente Riserva del netto è in sospensione di imposta e pertanto concorrerà a partecipare al reddito di impresa e dei soci se distribuita
- La riserva in sospensione di imposta può essere utilizzata per coprire perdite ma non si potranno distribuire utili sino a quando la stessa non sia stata ricostituita.
- Potrà essere affrancata, in tutto o in parte, la riserva di rivalutazione, applicando un’ulteriore imposta del 10%. Dopo l’affrancamento, la riserva sarà liberamente distribuibile andando a formare reddito solo per i soci.
Versamento delle imposte sostitutive (3% e 10%):
- I due tipi di imposta sostitutiva potranno essere versati o in unica soluzione o in un massimo di tre rate di pari importo (la prima o unica entro giugno 2021 le altre due, rispettivamente, a giugno 2022 e a giugno 2023).
- L’imposta sostitutiva è compensabile nel modello F24.
Perizia di rivalutazione — non obbligatoria, ma …:
- Non è obbligatoria ma considerando la responsabilità che interessa gli amministratori è consigliabile un ausilio esterno che, a seconda dell’importanza dei beni, può essere una perizia di stima asseverata o una semplice stima.
Rivalutazione civilistica (vantaggi):
- Utile per i beni riscattati dal leasing;
- Costo zero
- Può essere fatta per singoli beni
- Migliora indici patrimoniali di bilancio
- La riserva da rivalutazione può essere utilizzata per coprire le perdite
Rivalutazione civilistica (svantaggi):
- Nessun beneficio fiscale
- Rilevazione imposte differite
- Può peggiorare indici economici di bilancio
- Gli ammortamenti da rivalutazione non sono deducibili
Rivalutazione fiscale (vantaggi):
- Utile per i beni riscattati dal leasing;
- Possibilità di valutare singoli beni
- Costo ridotto (3%) per riconoscimento fiscale
- Possibile rateizzazione triennale dell’imposta
- Riconoscimento fiscale ammortamenti e manutenzioni dal 2021
- Riconoscimento fiscale plusvalenze e minusvalenze dal 2024
- Possibilità di affrancare la riserva (10%)
- Migliora indici patrimoniali di bilancio
- La riserva da rivalutazione può essere utilizzata per coprire le perdite
Rivalutazione fiscale (svantaggi):
- Maggior carico a conto economico degli ammortamenti dopo la rivalutazione
- A fronte dell’imposta certa, la possibilità di utilizzare la rivalutazione ai fini della plusvalenza è incerta
- A fronte dell’imposta certa, la possibilità di utilizzare l’affrancamento della riserva è incerta
- Presenza della riserva in sospensione di imposta (se non affrancata)
- Può peggiorare indici economici di bilancio
Un altro aspetto che interessa il bilancio al 31 dicembre 2020, trattato dal Decreto Agosto, riguarda gli ammortamenti. La norma, consente ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, anche in deroga all’art. 2426 del CC, commi 1 e 2, di non calcolare gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, con evidenti effetti ai fini dell’Ires e dell’Irap.
La quota di ammortamento 2020 “naturalmente esistente ma non contabilizzata” deve essere imputata al conto economico dell’esercizio 2021; la quota del 2021 andrà contabilizzata l’anno successivo e così via con conseguente slittamento e prolungamento di un anno del piano di ammortamento originario.
Dovrà altresì essere destinata a riserva indisponibile l’importo corrispondente alla quota di ammortamento non contabilizzata. È fatto obbligo di dare menzione dell’opzione scelta in nota integrativa motivando le ragioni della deroga.
La rinuncia all’iscrizione dell’ammortamento non impedisce tuttavia di dedursi, ai soli fini fiscali, la quota non transitata da conto economico (ex art. 109 c. del TUIR). La conseguenza sarà un disallineamento tra valori fiscali e civilistici con conseguente imputazione di imposte differite.
In sintesi, sarà possibile:
- Ignorare la norma sospensiva
- Non calcolare ammortamenti sia civilistici che fiscali
- Non imputare gli ammortamenti ai fini civilistici ma dedurli fiscalmente
La seconda ipotesi consente di non “peggiorare” il risultato di esercizio civilistico con il rischio però di aumentare la base imponibile rispetto alla prima ipotesi. La terza ipotesi è sostanzialmente identica alla prima ma con la conseguenza di registrare le imposte suddividendole tra correnti e differite, con impatto sul modello Unico dove dovrà essere compilato il quadro RV per riconciliare le differenze tra valore civilistico e fiscale del bene.
Dott. Stefano Guidi
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