La rivalutazione di terreni e partecipazioni, prorogata più volte nel corso dell'ultimo ventennio, non era stata riproposta dalla legge di bilancio 2022 (legge 234/2021), tuttavia, grazie al DL Energia è stata concessa anche per il 2022 la possibilità di rideterminare i valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2022.
La disposizione in questione, permette a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate possedute al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite.
Novità di non poco conto è l’incremento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva che passa dall’11% prevista dalla previgente disciplina al 14% dell’attuale, da applicare sull'intero valore di perizia.
Il versamento dell'imposta dovrà essere effettuato, come previsto all'articolo 2 comma 2 del dl 282/2002, in un'unica soluzione entro il 15 giugno 2022 oppure in tre rate annuali di pari importo a decorrere sempre dalla data del 15 giugno 2022. Nel caso di pagamento rateale gli interessi ammontano al 3% annuo sulle rate successive alla prima.
La rivalutazione si perfeziona solo con il pagamento dell'intera imposta sostitutiva o, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata, pertanto nel caso di versamento dell'intero importo o della prima rata oltre il predetto termine, la rivalutazione non può considerarsi perfezionata e il contribuente non potrà utilizzare il valore rideterminato al fine di determinare l'eventuale plusvalenza, fermo restando la possibilità di poter chiedere a rimborso quanto versato.
Ai fini della validità della rivalutazione, è necessario che il maggior valore sia attestato da una perizia giurata con data anteriore al 15 giugno 2022.
Con riferimento ai costi sostenuti per le operazioni peritali riferite alla rivalutazione delle partecipazioni, sono deducibili dalla società se l'incarico è stato rilasciato dalla stessa. Altrimenti, se la relazione giurata di stima è predisposta per conto dei titolari delle partecipazioni la relativa spesa è portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori. Per quanto riguarda i possessori di terreni il costo per la relazione giurata di stima è portato in aumento del valore di acquisto.
Artur Michal Moch
Dottore Commercialista
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