Un’altra vittoria per la Rogai & Partners STP s.r.l. con un l’ufficio tributi di un comune della provincia di Firenze. Questa volta il tema è la mancata comunicazione, tramite dichiarazione IMU o altri strumenti, di un immobile locato a canone concordato che pertanto prevede il pagamento dell’IMU agevolata. In questa news cercheremo di spiegare quali sono state le ragioni dell’ufficio tributi locale che lo hanno portato a produrre un accertamento sull’IMU.
Il contratto a canone concordato
Il contratto a canone concordato è un normale contratto di locazione che tuttavia, rispetto a un normale contratto per la stessa zona, richiede un canone ridotto che consente al proprietario di scontare una aliquota IMU ridotta. Il fine è quello che, attraverso un abbassamento dei canoni di locazione del proprietario, il comune agevola il pagamento dell’imposta IMU favorendo cosi canoni di locazione più sostenibili anche per le famiglie meno abbienti.
Tuttavia spesso, a seconda del comune, viene richiesta una comunicazione dell’applicazione del canone concordato in ordine al beneficio dell’aliquota IMU agevolata.
La Fattispecie
Nella fattispecie è avvenuto che il nostro cliente non aveva provveduto alla comunicazione al comune dell’applicazione del canone concordato.
Pertanto, non avendo ricevuto la comunicazione, il comune accertava la maggior imposta IMU e senza instaurare alcun contraddittorio con il contribuente emetteva l’avviso di accertamento.
Nel caso di specie, la difesa proposta dal nostro studio, che si è dimostrata vincente verteva sostanzialmente su due principi che sono stati ribaditi anche in altre sentenze:
- La mancanza del diritto al contraddittorio: infatti se il comune avesse chiesto spiegazioni al contribuente del pagamento dell’aliquota ridotta, egli avrebbe potuto fornire copia del contratto di locazione registrato all’agenzia delle entrate evitando pertanto un inutile contenzioso.
- Il principio sancito articolo 7 comma 1 lettera f D.L.70/2011 che prevede espressamente che : “i contribuenti non devono fornire informazioni che siano già in possesso del Fisco e degli enti previdenziali ovvero che da questi possono essere direttamente acquisite da altre Amministrazioni”. Nel caso di specie il comune avrebbe potuto senza alcun problema acquisendo informazioni dall’anagrafe tributaria che il contratto era stato registrato applicando un canone concordato.
Si precisa che lo studio aveva seguito il ricorso già dalla presentazione in primo grado (CTP Firenze) ed il Comune era risultato soccombente anche in primo grado.
La Sentenza di 1 grado
La CTP di Firenze ha dato ragione a noi su tutti i punti condannando compensando le spese.
In particolare, la commissione ha sottolineato che “il ricorrente, ai sensi del D.L 70/2011, art. 7 comma 1 lett.f non è tenuto a comunicare alcuna informazione all’Ente locale se quest’ultimo può benissimo ottenerla direttamente consultando altre amministrazioni pubbliche”.
L’appello
Il comune non soddisfatto della sentenza ha provveduto a proporre appello in commissione tributaria regionale.
Lo studio si è costituito in giudizio per poter presentare le opportune controdeduzioni alle ragioni del comune.
L’appello del comune era composto da ben 14 pagine su una sentenza che ne aveva appena 2 riferendosi quasi esclusivamente alla errata applicazione del DL 70/2011 art.7 comma 1 lett. F
In conclusione, la CTR ha dato nuovamente ragione allo studio condannando questa volta il comune al pagamento delle spese di giudizio.
Lorenzo Rogai
Commercialista e Revisore Legale dei Conti
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